Comitato di Sorveglianza

Le funzioni, i compiti e i criteri per la composizione del Comitato di Sorveglianza sono definiti dal Regolamento (UE) 2021/1060.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno per valutare l’attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

In particolare, il Comitato di Sorveglianza esamina (art. 40 CPR):

I progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei
target intermedi e
dei target finali

Tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le
misure adottate per
farvi fronte

Il contributo del programma al superamento delle
sfide individuate
nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese
che sono connesse all’attuazione del programma

Progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse

L’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità

I progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica,
se pertinente

Il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione
durante l’intero
periodo di programmazione

I progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente

Inoltre, il Comitato di Sorveglianza esamina e approva:

La metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, che sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza)

La relazione finale in
materia di
performance per
i programmi
sostenuti

Il piano di valutazione
e le eventuali
modifiche

Le eventuali proposte
di modifica di un programma avanzate dall’autorità
di gestione

Il Comitato di Sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all’Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari.


Riunioni del Comitato